Art. 3
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E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il Comitato tecnico amministrativo, organo consultivo del direttore generale. Il Comitato e' presieduto dal direttore generale ed e' composto dai vice direttori generali e dai direttori dei Servizi. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo nominato dal direttore generale. Il parere del Comitato tecnico amministrativo e' obbligatorio:
- a)sui provvedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente;
- b)sulla valutazione delle necessita' dei vari servizi ai fini della utilizzazione dei fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli di interesse comune a piu' di un servizio;
- c)sui provvedimenti che implichino il coordinamento della attivita' di piu' di due servizi per la esecuzione dei programmi di lavori e provviste per l'aumento patrimoniale, per la manutenzione e per i rinnovamenti delle linee e dei mezzi di esercizio. Il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altro affare che gli sia sottoposto dal direttore generale.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
