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A partire dal 10 luglio 1968 e non oltre il 30 giugno 1970 saranno gradualmente inquadrati in distinti gruppi del personale ferroviario dell'esercizio, con specifiche qualifiche da istituirsi:

  • 1)gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;
  • 2)i coadiutori degli assuntori, esclusi i loro sostituti, di cui al secondo comma dell'articolo 23 della suddetta legge;
  • 3)gli incaricati che alla data del 10 maggio 1967 risultano convenzionati per i servizi indicati nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e che abbiano prestato, alla data del 10 maggio 1967, almeno un anno di continuativo servizio o almeno 500 giornate di effettivo servizio nel triennio 10 maggio 1964-30 aprile 1967. Vengono, altresi', inquadrati gli aspiranti assuntori iscritti agli albi compartimentali alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla data del 30 giugno 1972 abbiano avuto il conferimento formale dello incarico di assuntore ed acquisiscano titolo all'iscrizione nel ruolo speciale compartimentale degli assuntori, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418. I requisiti generali per l'ammissione in impiego, le modalita', le condizioni dell'inquadramento ed il relativo trattamento, nonche' le variazioni d'organico eventualmente occorrenti ed il trattamento di coloro che non potranno ottenere l'inquadramento secondo il disposto del presente articolo che non siano utilizzati secondo quanto previsto nel successivo articolo 31, saranno stabiliti con successiva legge. Dal 1 luglio 1971 e' abrogata la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art30 · fonte su Normattiva