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La gestione viveri "La Provvida", di cui al regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, cessera' la propria attivita' entro il secondo esercizio successivo a quello della entrata in vigore della presente legge. Alla chiusura dei negozi sara' provveduto gradualmente entro il termine suddetto. Con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio di gestione dei negozi, gli organi di amministrazione e di controllo della gestione cessano dalle rispettive funzioni.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art35 · fonte su Normattiva