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Le merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi saranno trasferite, per la vendita, alla Gestione dei magazzini della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Contemporaneamente, il fondo di dotazione dei magazzini predetti sara' reintegrato delle somme destinate, ai sensi dei regi decreti-legge 5 marzo 1925, n. 342, e 3 giugno 1926, n. 989, all'acquisto di generi di pertinenza della Gestione viveri "La Provvida".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art36 · fonte su Normattiva