Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le rimanenti attivita' saranno liquidate a cura della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale destinera' i ricavi conseguiti all'estinzione delle passivita' e alla copertura dei disavanzi di esercizio in sospeso della Gestione viveri "La Provvida".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
