Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le rimanenti attivita' saranno liquidate a cura della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale destinera' i ricavi conseguiti all'estinzione delle passivita' e alla copertura dei disavanzi di esercizio in sospeso della Gestione viveri "La Provvida".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art37 · fonte su Normattiva