Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 38
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Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio in cui saranno state ultimate le operazioni di cui allo articolo 37 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presentera' al Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e al Ministro per il tesoro il rendiconto delle operazioni medesime.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
