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Nella vendita delle merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi e nella liquidazione delle rimanenti attivita' sara' data la preferenza, a parita' di condizioni, alle istituzioni dell'Opera di previdenza per il personale ferroviario e alle organizzazioni cooperativistiche costituite in seno al personale ferroviario.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art39 · fonte su Normattiva