Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 39
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Nella vendita delle merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi e nella liquidazione delle rimanenti attivita' sara' data la preferenza, a parita' di condizioni, alle istituzioni dell'Opera di previdenza per il personale ferroviario e alle organizzazioni cooperativistiche costituite in seno al personale ferroviario.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
