Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Comitato tecnico-amministrativo e' convocato normalmente almeno una volta al mese. - Per la validita' delle sedute del Comitato occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Per l'esame delle questioni indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 3 e' richiesta, a pena di nullita', la partecipazione del direttore del Servizio ragioneria o, in caso di assenza, del suo sostituto.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art4 · fonte su Normattiva