Art. 4
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Il Comitato tecnico-amministrativo e' convocato normalmente almeno una volta al mese. - Per la validita' delle sedute del Comitato occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Per l'esame delle questioni indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 3 e' richiesta, a pena di nullita', la partecipazione del direttore del Servizio ragioneria o, in caso di assenza, del suo sostituto.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
