Art. 41
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La Commissione centrale del Dopolavoro ferroviario di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, e' composta da 15 membri, di cui 9 nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e 6 eletti in rappresentanza dei soci dai componenti dei Consigli direttivi del dopolavoro ferroviari con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione e le funzioni degli organi direttivi e consultivi che al centro e alla periferia sovrintendono alle istituzioni del Dopolavoro ferroviario. Le norme stesse stabiliranno le modalita' di nomina dei membri dei predetti organi.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
