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Le entrate e le spese del fondo di cui all'articolo 40, sono iscritte al paragrafo 12 delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rispettivamente, ai capitoli 1093 di entrata e 1097 di spesa. Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art42 · fonte su Normattiva