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Il fondo di cui all'articolo 40 viene gestito dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e per la aviazione civile.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art43 · fonte su Normattiva