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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' accordare alle istituzioni dopo-lavoristiche, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali, le seguenti agevolazioni: concessione in uso gratuito di locali, terreni e materiali d'esercizio, in quanto disponibili e di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalita'; eventuali prestazioni di personale occorrenti per a regolare amministrazione delle piu' importanti istituzioni dopo-lavoristiche; altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie. Le suddette agevolazioni saranno concesse con le modalita' e condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art44 · fonte su Normattiva