Art. 45
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a comprendere nei propri programmi d'investimenti patrimoniali lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici o delle relative attrezzature. La relativa spesa dovra' essere recuperata dalla stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui fondi di cui al precedente articolo 40, mediante quote annuali di solo capitale in un periodo non superiore a 15 anni.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
