Art. 46
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad alienare i beni ricevuti in dotazione e quelli acquisiti durante la sua gestione, compresi i terreni e gli immobili delle linee soppresse all'esercizio ferroviario e quelli resi disponibili a seguito di modifiche degli impianti. Le somme derivanti dalle alienazioni di cui al precedente comma saranno utilizzate per nuovi investimenti patrimoniali, salve diverse destinazioni stabilite da specifiche leggi.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
