Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 47
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta', previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, di contrarre prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
