Art. 48
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Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 605, e' sostituito dal seguente: "Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri e' predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
