Art. 49
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 605, e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione dei programmi nelle singole Province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, e' affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile".
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
