Art. 5
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E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848. Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' delegare parte delle sue competenze ai vice direttori generali, ai direttori dei servizi e ai direttori compartimentali, nonche', in casi particolari, ad altri funzionari dell'Azienda. Le attribuzioni dei direttori dei servizi, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Azienda ferroviaria, stabilite dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, saranno rideterminate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge al fine di attuare un piu' ampio decentramento delle competenze e lo snellimento delle procedure. Nell'attuazione del precedente comma saranno adeguatamente aumentati i limiti di somma stabiliti alla competenza contrattuale e finanziaria dei predetti organi; inoltre - compatibilmente con le leggi in vigore e relativamente a questioni delle quali non si ritenga essenziale, per superiori esigenze di direzione e coordinamento aziendale, riservare la trattazione diretta ad altre autorita' centrali - saranno decentrate ai gia' citati organi nuove attribuzioni che ne rafforzino i poteri di dirigenza e le relative responsabilita', in modo, altresi', da consentire una piu' diretta e immediata valutazione delle esigenze locali o settoriali e un loro piu' sollecito soddisfacimento anche per quanto riguarda il personale, nonche' la eliminazione di non necessarie formalita' procedurali.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
