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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art50 · fonte su Normattiva