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Il limite di eta' per il collocamento a riposo del direttore generale e dei vice direttori generali provenienti dai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' lo stesso previsto dall'allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni per i direttori centrali di prima classe di detta Azienda.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art6 · fonte del testo