Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 6
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Il limite di eta' per il collocamento a riposo del direttore generale e dei vice direttori generali provenienti dai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' lo stesso previsto dall'allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni per i direttori centrali di prima classe di detta Azienda.
Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
