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L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica".

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art7 · fonte su Normattiva