Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni. Il Prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Palagano e di Montefiorino. Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Montefiorino, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinera' la pianta organica, del personale del comune di Palagano. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Montefiorino. Al personale in servizio presso i comuni di Montefiorino e di Palagano che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 10 gennaio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1286~art2 · fonte del testo