Il Comune di Sappada e' distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 15 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-05;182~art1 · fonte su Normattiva