Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia. Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 12 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-06;242~art4 · fonte del testo