Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

Testo vigente dal 12 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-06;242~art3 · fonte del testo