Per l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non piu' idonei ad ulteriore prolungata conservazione. Detta cessione avverra' entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 22 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-31;32~art1 · fonte del testo