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E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1961-02-03;4~art1 · fonte su Normattiva