Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1961 al 4 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 4 marzo 1992
