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E' vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi. Tale divieto si estenda anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 4 marzo 1992
