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L'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal seguente: Art. 17. - "Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Le indennita' di cui al precedente comma sono corrisposte:
- a)dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b);
- b)dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria; contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte. L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia. Nulla e' innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006
