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L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal seguente: Articolo 23. - "Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 17 e 22 della presente legge e' dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il trattamento economico di maternita', un contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: 1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 22, nella competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

  • a)dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
  • b)dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
  • c)dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
  • d)di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura. Il contributo e' dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti;
  • e)di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque ne categoria o settore. Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predetti e' determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 2°) Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera b)
  • a)dello 0,15 per cento sulla retribuzione per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
  • b)dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
  • c)dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;
  • d)dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2°), dei rispettivi statuti e' comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri. Riguardo al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al precedente n. 1), lettera d), le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti ai precedenti nn. 1°) e 2°) ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute nell'ambito di ciascun Istituto, Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con particolare riguarda agli oneri sostenuti per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art5 · fonte del testo