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Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi e individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari. Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1953, n. 568, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art6 · fonte su Normattiva