[1]Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria

[2]Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente art. 1, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianita' di servizio posseduta.

Testo vigente dal 27 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-06;219~art5 · fonte su Normattiva