Art. 68 — Inquadramento nella 3ª e 5ª categoria
Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6ª e 7ª categoria di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono calcolati rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª, previste dall'art. 2 della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianita' di servizio posseduta. Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
