Art. 8 — Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo
Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualita' di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga. Tale domanda dovra' essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 marzo 1968
