Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato

Art. 9 — Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90

Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

Testo vigente dal 27 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-06;219~art9 · fonte su Normattiva