Art. 9 — Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90
Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.
Testo vigente dal 27 marzo 1968
