Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.

Testo vigente dal 8 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;699~art2 · fonte del testo