Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, la ferma contratta e' commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente articolo 1, con le decorrenze indicate nel precedente articolo 2.

Testo vigente dal 8 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;699~art3 · fonte del testo