Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, la ferma contratta e' commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente articolo 1, con le decorrenze indicate nel precedente articolo 2.
Testo vigente dal 8 settembre 1959
