I dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rivestiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge, sono conservati in servizio per altri due anni, qualora ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti massimi di eta' di anni 58 e di anni 60, previsti per il loro collocamento a riposo dall'art. 83 d) del regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e conservino i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della loro qualifica. La presente legge e' applicabile nei riguardi dei dipendenti il cui collocamento a riposo in base al citato art. 83 d) sarebbe avvenuto con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957. Nella prima applicazione della legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facolta':

  • a)di accettare fino a trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale le domande presentate anche dopo la decorrenza del collocamento a riposo in base al ripetuto art. 83 d) sempreche' tale decorrenza non sia anteriore al 1° agosto 1957;
  • b)di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, termini piu' brevi di quello normale suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande.

Testo vigente dal 10 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;673~artunico · fonte del testo