All'onere di lire 30 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 31 agosto 1957
