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La dotazione di spesa di lire 100 miliardi prevista alla lettera c), articolo 4, titolo II, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' elevata a lire 140 miliardi. Con i fondi di cui sopra il direttore generale dell'ANAS puo' provvedere anche al pagamento degli oneri di carattere generale, ivi comprese le competenze spettanti al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984 e con corrispondente integrazione della contabilita' speciale di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 giugno 1984 al 22 dicembre 2008
