Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64. Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione dello poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidita' vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art30 · fonte su Normattiva