L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dallo articolo 4 della legge stessa, e' a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonche' gli enti erogatori delle indennita' di buonuscita o di previdenza o di anzianita' comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e cio' in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie. Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonche' il maggiore importo corrisposto a titolo di indennita' di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa. Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo. All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. ((All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 9 aprile -8 giugno 1981 n. 92 (in G.U. 1a s.s 10/06/1981 n. 158)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;" Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Testo vigente dal 1 maggio 1983

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1138/1988

    Questione infondata
    22 dicembre 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - V. S. n. 123/1988.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 865/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto già decisa nel senso della non fondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, L. 24 maggio 1970 n. 336, dell'art. 6, L. 9 ottobre 1971 n. 824, e dell'art. unico, L. 9 maggio 1984 n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. - S. n. 123/1988

    Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 123/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    Non e` atto idoneo ad introdurre il giudizio di legittimita` costituzionale l'ordinanza di rimessione che non illustri la fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò ne` contenga alcuna effettiva motivazione sulla rilevanza. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost.; dell'art. 30-bis, cit., e dell'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 81, comma quarto, e 119 Cost.; nonche` dell'art. 30-ter, l. n. 131 cit., in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;824~art6 · fonte su Normattiva