All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1963
