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Per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al personale insegnante e non insegnante non di ruolo degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, degli Istituti di istruzione tecnica non dotati di autonomia amministrativa e delle Scuole e corsi di avviamento professionale, nonche' al personale insegnante delle Scuole popolari, e per il pagamento delle indennita' e compensi per gli esami nelle Scuole e negli Istituti statali di istruzione secondaria sopra detti, dovuti ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 4 novembre 1950, n. 888, e della legge 10 marzo 1955, n. 95, e' data facolta' al Ministero della pubblica istruzione di provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per la amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a 85 milioni di lire. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
