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Il limite massimo di eta', previsto dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni 38.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010
