Elevazione della misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861
Art. 2
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Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verra' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 19 luglio 1962
