Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresi' entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1 gennaio 1982.

Testo vigente dal 28 settembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-09-27;683~art2 · fonte su Normattiva