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Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere per i candidati della lista votata.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 29 marzo 2009
