L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali. Copia dei verbali di cui al precedente comma nonche' un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale e' compresa la relativa sezione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art19 · fonte su Normattiva