Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

Art. 30 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483

(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)). (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483)). Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti.

Testo vigente dal 28 giugno 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art30 · fonte su Normattiva